La cessione di ramo di azienda
L'articolo 2112 del codice civile tutela il lavoratore e prevede che in caso di trasferimento dell'azienda il rapporto di lavoro c ontinui con il nuovo titolare dell'azienda. Il lavoratore, quindi, conserva tutti i diritti che ne derivano (incluso il diritto al pagamento dei crediti che aveva maturato al momento del trasferimento)..
In caso di cessione del ramo di azienda il nuovo titolare dovrà continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, e fino alla sua scadenza.
Ove il trasferimento dell'azienda o la cessione di ramo di azienda avvenga in imprese con più di 15 dipendenti è obbligatorio per il datore di lavoro comunicare per iscritto il progetto di trasferimento, almeno 25 giorni prima dell'atto di trasferimento, alle rappresentanze sindacali.
In caso di cessione del ramo di azienda si verifica l’automatica cessione alla società acquirente dei crediti anteriori al conferimento relativi all’azienda trasferita.
Nella cessione del ramo di azienda, per quanto concerne i debiti, l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. E' sancito il principio di responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda commerciale per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Il Decreto legislativo n. 472/97 (art. 14), prevede che il cessionario d'azienda risponda in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno in cui sia avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, ma riferibili a violazioni commesse in periodi precedenti (responsaiblità però limitata al valore dell'azienda).
Ove il cessionario sia in buona fede e non sia a conoscenza dell'esistenza di passività fiscali in capo al cedente, la sua responsabilità è limitata ai debiti risultanti dal certificato che gli uffici sono tenuti a rilasciare a richiesta dell'interessato. Qualora, infatti, dallo stesso non risultino contestazioni il cessionario è liberato.
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